PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la provincia della Venezia Orientale, nell'ambito della regione Veneto.
      2. La circoscrizione territoriale della provincia della Venezia Orientale è composta dai seguenti comuni: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cintocaomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre Di Mosto.

Art. 2.

      1. Il capoluogo della provincia è situato nelle città di Portogruaro e San Donà di Piave e lo statuto della provincia fissa la sede della stessa.

      2. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, provvede, relativamente alle sedi dei principali uffici e servizi, ad indicare l'ubicazione di quelli di competenza dell'amministrazione provinciale e ad esprimere il proprio parere circa quelli di competenza delle autorità statali e regionali.

Art. 3.

      1. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale della Venezia Orientale hanno luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo degli medesimi organi hanno luogo in concomitanza con il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato.

 

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      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Venezia e della Venezia Orientale ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4.

      1. Fino alle prime elezioni degli organi della provincia della Venezia Orientale, gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale sono espletati da un commissario straordinario nominato dal Ministro dell'interno, di intesa con la regione Veneto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il commissario straordinario esercita le seguenti funzioni:

          a) provvede alla determinazione e alla ripartizione degli atti e degli affari amministrativi pendenti, nonché del personale, del patrimonio, delle risorse e delle passività, fra la provincia di Venezia e la provincia della Venezia Orientale attenendosi, di norma, ai criteri della proporzionalità con la popolazione e della funzionalità territoriale dei beni e dei servizi;

          b) provvede agli interventi necessari per il primo impianto e l'organizzazione degli uffici e dei servizi della nuova provincia;

          c) procede all'adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia.

Art. 5.

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, sentita la regione Veneto, i decreti

 

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recanti i criteri per l'attuazione delle procedure relative all'istituzione della nuova provincia della Venezia Orientale; tali criteri, in particolare, riguardano la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e delle passività tra le province interessate, nonché l'assegnazione della dotazione organica di personale agli uffici della nuova provincia.
      2. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici statali e regionali della provincia di Venezia, quando siano relativi a cittadini, enti o attività situati nella circoscrizione della provincia della Venezia Orientale, sono assegnati ai corrispondenti uffici statali o regionali di nuova istituzione nell'ambito della stessa provincia.
      3. Gli uffici statali o regionali di nuova istituzione nell'ambito della provincia della Venezia Orientale sono decentrati, secondo importanza e competenza, nei principali comuni della stessa provincia, secondo una visione multicentrica del territorio.

Art. 6.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia della Venezia Orientale degli uffici periferici dello Stato, tenendo conto nella loro dislocazione, delle vocazioni territoriali e del criterio multicentrico stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della presente legge.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

 

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      3. Il Ministro delle infrastrutture delega la regione Veneto a provvedere al reperimento e all'adattamento degli edifici necessari per il funzionamento degli uffici statali, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia della Venezia Orientale, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Venezia, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risultanti dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali degli enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in relazione all'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

Art. 8.

      1. Le spese relative ai locali ed al funzionamento degli uffici e degli organismi provinciali dello Stato situati nella provincia della Venezia Orientale sono poste a carico delle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del

 

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Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.